Strisce blu sanzioni
Senza ticket
Per chi non effettua alcun pagamento del ticket, le multe diventano più severe: si applicherà una sanzione base di 42 euro, a cui si aggiungerà il costo dell’intera giornata di sosta.
Ad esempio, con una tariffa oraria di 2 euro valida dalle 8:00 alle 20:00, l’importo totale ammonterà a 66 euro (42€ di multa più 24€ per le 12 ore di parcheggio).
Il nuovo sistema introduce una scala progressiva per le sanzioni in base al tempo sforato:
- Per uno sforamento entro il 10% del tempo pagato, non si applicano sanzioni.
- Per sforamenti compresi tra il 10% e il 50%, la multa base sarà ridotta a 21 euro, ma resterà l’obbligo di saldare l’intera giornata di sosta.
- Oltre il 50% del tempo acquistato, si applicherà la sanzione piena prevista per il mancato pagamento.
Invariato lo sconto
Rimane invariata la possibilità di usufruire dello sconto del 30% sulla multa se pagata entro 5 giorni dalla notifica, una misura pensata per incentivare una rapida regolarizzazione e ridurre i contenziosi.
Questa riforma punta a garantire maggiore equità nel sistema sanzionatorio, ma richiede agli automobilisti una maggiore attenzione ai tempi di sosta per evitare conseguenze economiche significative.
Divieto di sosta
L’attenzione è stata portata soprattutto sulla sosta vietata protratta per oltre 24 ore. La nuova norma, in realtà, è una mera conferma di quanto già disponeva, fino al 13 dicembre 2024, il testo previgente dell’articolo 7, comma 15 del Codice: in pratica, si applica la sanzione da 26 a 102 euro per ciascun periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione.
La legge 177/2024 ha solo chiarito meglio la norma.
A differenza di prima dell’entrata in vigore della legge 177, non si potrà sanzionare il veicolo oltre quattro volte dall’inizio della violazione alla disciplina della sosta. Infatti, il nuovo testo dell’articolo 7 del Codice contiene esattamente questa novità: un tetto di 102 euro alla sanzione per divieto di sosta, sia in caso di un’infrazione che si prolunga oltre un’intera giornata sia in caso di violazione alla sosta oraria.
Tutto ciò vale sia che si tratti di posteggio a titolo gratuito, sia che, viceversa, si debba corrispondere una tariffa.
Il meccanismo del quadruplo della sanzione, nel suo limite massimo, si applicherà anche al caso di sosta oraria: in pratica, ponendo ad esempio il caso più frequente della sosta gratuita consentita per una sola ora, allo scadere della stessa si applicherà una sanzione pari a 26 euro; allo scadere della seconda ora, la sanzione diverrà di 54 euro; allo scadere della terza si arriverà a 80 euro, fino al massimo di 106 euro, allo scadere della quarta ora.
Strisce blu sanzioni
Nel caso invece di sosta tariffata, le cose si complicano. In questo ambito, il mancato pagamento della tariffa, è punito con la sanzione da 42 a 173 euro, oltre a una maggiorazione pari al costo del parcheggio del veicolo per un intero giorno di calendario. Viceversa, laddove la violazione consistesse in un pagamento insufficiente (quando si paga fino a una certa ora e si torna a riprendere il veicolo dopo quell’ora), si apre un calcolo forse non semplicissimo: qualora il superamento fosse avvenuto entro il limite del 10%, non si applicherà alcuna sanzione; se il superamento fosse superiore al 10%, ma inferiore al 50% del periodo di tariffa corrisposta, si applicherà una sanzione ridotta del 50%, mentre in caso di superamento del 50% la sanzione verrà applicata nella sua interezza.
Inoltre, nei casi di applicazione della sanzione, intera o ridotta, la stessa sarà maggiorata di un importo corrispondente all’intero giorno di calendario relativo all’accertamento della violazione come già spiegato in precedenza.
Biosogna rilevare che la tariffa non può essere considerata una sanzione. Quindi, in fase di riscossione coattiva, dovrà seguire un meccanismo diverso: per esempio non sarà possibile applicare la maggiorazione, pari al 10% semestrale, prevista per le sanzioni amministrative dalla legge 689/1981.
Strisce blu sanzioni
Parlando invece di una fase precedente, e cioè del pagamento diretto del verbale, l’interessato dovrà fare molta attenzione, se dovesse avvalersi della riduzione del 30%, prevista per chi paga entro cinque giorni: l’abbattimento percentuale potrà essere effettuato solo sulla somma inerente alla sanzione e non sulla tariffa del parcheggio.
Altrettanto problematico appare il caso del pagamento in difetto, magari per un banale errore di calcolo. Le possibilità che si presentano sono due: imputare la somma non pagata alla sanzione, e quindi procedere coattivamente secondo quanto previsto dal Codice della strada (soluzione più probabile, anche in tema di imputazione del pagamento), oppure richiedere all’interessato di integrare il dovuto, considerando il debito residuo a titolo di tariffa del parcheggio.