Uso luci monopattino
Dal 1 gennaio 2024 tutti i monopattini elettrici devono essere dotati di dispositivi luminosi e di segnalazione visiva ed acustica.
Durante la marcia in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, i conducenti dei monopattini elettrici devono rispettare obblighi specifici per rendersi sempre ben visibili.
In particolare, la legge n. 160/2019 prevede che:
da mezz’ora dopo il tramonto e durante le ore notturne, e di giorno, in ogni caso di scarsa visibilità qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, sui monopattini elettrici devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva di cui sono dotati. Se i monopattini elettrici sono sprovvisti di propri dispositivi di illuminazione o se questi sono inefficienti, non possono circolare né sulla carreggiata né sulle piste ciclabili e possono essere condotti esclusivamente a mano.
In tali casi i conducenti dei monopattini diventano pedoni e come tali devono seguire le regole imposte per la circolazione.
Nelle condizioni sopraindicate, l’obbligo di utilizzare i dispositivi di segnalazione visiva vale anche in caso di circolazione dentro i centri abitati ed anche quando è presente con pubblica illuminazione. L’obbligo è esteso anche alla circolazione nelle gallerie urbane in ore diurne.
Nelle ore notturne ai conducenti del monopattini elettrici è fatto, inoltre, obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Non osservare tali regole comporta una sanzione da 50 euro a 200 euro
Diversamente da quanto previsto per gli altri velocipedi per i monopattini elettrici l’obbligo di rendersi costantemente visibili indossando tali dispositivi vale anche se essi circolano nei centri abitati.
Di notte quest’obbligo sussiste anche se la pubblica illuminazione è presente sulla strada e può considerarsi sufficiente. L’obbligo di indossare indumenti rifrangenti vale dentro i centri abitati. Tale obbligo, invece, non sussiste durante la circolazione in ore diurne nelle gallerie urbane o in altri casi di scarsa visibilità.
Non osservare tali regole comporta una sanzione da 100 euro a 400 euro
I monopattini possono circolare sulla carreggiata solo sulle strade urbane che hanno velocità non elevata mentre la loro circolazione fuori dei centri abitati è VIETATA DAL 14 DICEMBRE 2024.
Nei centri abitati, i monopattini possono circolare ovunque sia ammessa la circolazione dei velocipedi a condizione che la strada non abbia un limite di velocità superiore a 50 km/h. In tali ambiti urbani con velocità ridotta, la circolazione è, perciò, sempre consentita sulle carreggiate (ove, naturalmente, non esiste pista o corsia riservata ai velocipedi), nelle aree pedonali urbane, sulle corsie ciclabili, sulle strade ciclabili, sulle piste ciclabili, su piste e itinerari ciclo-pedonali.
A prescindere dalla velocità massima consentita sulla strada, la circolazione dei monopattini elettrici è però vietata su tutte le carreggiate delle strade urbane quando è vietata la circolazione degli altri velocipedi, per effetto di divieti o limitazioni imposti localmente, con apposita segnaletica, dagli enti proprietari delle strade.
Fuori dei centri abitati, la circolazione dei monopattini elettrici sulle carreggiate è sempre vietata anche se su tali carreggiate
è consentita la circolazione di tutti gli altri velocipedi.
E’ fatto divieto di circolare sul marciapiede, salvo che i monopattini non siano condotti o trasportati a mano;
E’ vietato marciare contromano