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Uso luci monopattino

Uso luci monopattino

 

Dal 1 gennaio 2024 tutti i monopattini elettrici devono essere dotati di dispositivi luminosi e di segnalazione visiva ed acustica.
Durante la marcia in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, i conducenti dei monopattini elettrici devono rispettare obblighi specifici  per rendersi sempre ben visibili.

In particolare, la legge n. 160/2019 prevede che:

da mezz’ora dopo il tramonto e durante le ore notturne, e di giorno, in ogni caso di scarsa visibilità qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, sui monopattini elettrici devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva di cui sono dotati. Se i monopattini elettrici sono sprovvisti di propri dispositivi di illuminazione o se questi sono inefficienti, non possono circolare né sulla carreggiata né sulle piste ciclabili e possono essere condotti esclusivamente a mano.

In tali casi i conducenti dei monopattini diventano pedoni e come tali devono seguire le regole imposte per la circolazione.

Nelle condizioni sopraindicate, l’obbligo di utilizzare i dispositivi di segnalazione visiva vale anche anche quando è presente la pubblica illuminazione. L’obbligo è esteso anche alla circolazione nelle gallerie urbane in ore diurne.

Nelle ore notturne ai conducenti del monopattini elettrici è fatto, inoltre, obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Non osservare tali regole comporta una sanzione da 50 euro a 200 euro

Uso luci monopattino

Uso luci monopattinoI monopattini possono circolare sulla carreggiata solo sulle strade urbane che hanno velocità non superione a 50 km/h mentre la loro circolazione FUORI DAI CENTRI ABITATI E’ VIETATA DAL 14 DICEMBRE 2024.

Nei centri abitati, i monopattini possono circolare ovunque sia ammessa la circolazione dei velocipedi a condizione che la strada non abbia un limite di velocità superiore a 50 km/h. In tali ambiti urbani con velocità ridotta, la circolazione è, perciò, sempre consentita sulle carreggiate (ove, naturalmente, non esiste pista o corsia riservata ai velocipedi), nelle aree pedonali urbane MA POSSONO ANDARE SOLO A 6 KM/H, sulle corsie ciclabili, sulle strade ciclabili, sulle piste ciclabili, su piste e itinerari ciclo-pedonali.
A prescindere dalla velocità massima consentita sulla strada, la circolazione dei monopattini elettrici è però vietata su tutte le carreggiate delle strade urbane quando è vietata la circolazione degli altri velocipedi, per effetto di divieti o limitazioni imposti localmente, con apposita segnaletica, dagli enti proprietari delle strade.

Fuori dei centri abitati, la circolazione dei monopattini elettrici sulle carreggiate è sempre vietata anche se su tali carreggiate
è consentita la circolazione di tutti gli altri velocipedi. 

E’ fatto divieto di circolare sul marciapiede, salvo che i monopattini non siano condotti o trasportati a mano;

E’ vietato marciare contromano, E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO SECONDO LE NORME UNI EN 1078 o 1080