Uso luci monopattino
Dal 1 gennaio 2024 tutti i monopattini elettrici devono essere dotati di dispositivi luminosi e di segnalazione visiva ed acustica.
Durante la marcia in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, i conducenti dei monopattini elettrici devono rispettareobblighi specifici per rendersi sempre ben visibili.
In particolare, la legge n. 160/2019 prevede che:
da mezz’ora dopo il tramonto e durante le ore notturne, e di giorno, in ogni caso di scarsa visibilità qualora le condizioniatmosferiche richiedano l’illuminazione, sui monopattini elettrici devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva di cuisono dotati. Se i monopattini elettrici sono sprovvisti di propri dispositivi di illuminazione o se questi sono inefficienti, nonpossono circolare né sulla carreggiata né sulle piste ciclabili e possono essere condotti esclusivamente a mano.
In tali casi iconducenti dei monopattini diventano pedoni e come tali devono seguire le regole imposte perla circolazione.
Nelle condizioni sopraindicate, l’obbligo di utilizzare i dispositivi di segnalazione visiva vale ancheanche quando è presente la pubblica illuminazione. L’obbligo èesteso anche alla circolazione nelle gallerie urbane in ore diurne.
Nelle ore notturne ai conducenti del monopattini elettrici è fatto, inoltre, obbligo di indossare il giubbotto o le bretelleretroriflettenti ad alta visibilità.
Non osservare tali regole comporta una sanzione da 50 euro a 200 euro
Uso luci monopattinoI monopattini possono circolare sulla carreggiata solo sulle strade urbaneche hanno velocità non superione a 50 km/h mentre la lorocircolazioneFUORI DAI CENTRI ABITATI E’VIETATA DAL 14 DICEMBRE 2024.
Nei centri abitati, i monopattini possono circolare ovunque sia ammessa la circolazione dei velocipedi a condizioneche la strada non abbia un limite di velocità superiore a 50 km/h. In tali ambiti urbani con velocità ridotta, la circolazione è, perciò,sempre consentita sulle carreggiate (ove, naturalmente, non esiste pista o corsia riservata ai velocipedi), nelle aree pedonaliurbaneMA POSSONO ANDARE SOLO A 6 KM/H, sulle corsie ciclabili, sulle strade ciclabili, sulle piste ciclabili, su piste e itinerari ciclo-pedonali.
A prescindere dalla velocità massima consentita sulla strada, la circolazione dei monopattini elettrici è però vietata su tuttele carreggiate delle strade urbane quando è vietata la circolazione degli altri velocipedi, per effetto di divieti o limitazioni impostilocalmente, con apposita segnaletica, dagli enti proprietari delle strade.
Fuori dei centri abitati, la circolazione dei monopattini elettrici sulle carreggiate è sempre vietataanche se su tali carreggiate
è consentita la circolazione di tutti gli altri velocipedi.
E’ fatto divieto di circolare sul marciapiede, salvo che i monopattini non siano condotti o trasportati a mano;
E’ vietato marciare contromano, E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO SECONDO LE NORMEUNI EN 1078 o 1080



