Revisione della patente
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art. 128 del C.D.S.
Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione l’Ufficio motorizzazione fissa la data in cui il candidato dovrà sottoporsi alla prova di teoria.
Se verrà superata la prova di teoria, da noi ti puoi esercitare sui quiz, verrà fissata la data entro la quale sarà svolta la prova di guida.
Se la presentazione dell’istanza di revisione dovesse avvenire oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida.
La sospensione della patente di guida è disposta anche quando il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente.
Revisione della patente
La prova pratica di revisione patente
La prova di guida può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi e il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
In caso di esito negativo, la patente di guida verrà revocata e dovrà essere riconseguita da zero.
La domanda ha validità annuale.
Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Revisione
Durante la validità della domanda per l‘esame di revisione, è consentito al conducente di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica.
Se il conducente che nell’arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova domanda e sostenere entrambe le prove.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, durante la validità della predetta domanda.
PS: I conducenti che devono sostenere la prova di guida dell’esame di revisione devono presentarsi con la patente in originale o con il permesso di guida rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione / Organi di Polizia.
Nel caso in cui la patente gravata da un provvedimento di revisione tecnica disposta dall’ufficio motorizzazione sia sospesa a tempo indeterminato, per poter effettuare l’esame di guida, è necessario produrre, in sede di esame, il decreto di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente.
Decreto di sospensione e dichiarazione dovranno essere presentati, prima dell’esame di guida, presso lo sportello per il rilascio del nulla osta alla effettuazione dell’esame.