Portasci e portabiciclette auto
Determinazione delle caratteristiche e della modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1
L’installazione di strutture amovibili portascì e portabici applicate a sbalzo posteriormente sui veicoli M11 è stata disciplinata nel tempo da diverse disposizioni.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza mettendole in ordine cronologico:
circolare 27.11.1998 prot. n. 2522/4332, concernente l’installazione di portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan (anche utilizzando il gancio di traino come appoggio), circolare 6.5.1999 prot. n. 1906/4120 e circolare 8.3.2016 n. 5887/DIV3/B concernente ulteriori chiarimenti in merito all’installazione delle strutture in parola (attualmente in vigore e applicabili);
circolare 6.9.2023 prot. n. 25981, concernente le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente oppure sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1 e circolare 12.10.2013 prot. n. 30187, concernente ulteriori chiarimenti in materia (attualmente sospese e non applicabili);
ordinanze n. 198/2024 e n. 196/2024, con le quali il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso le rispettive ordinanze di primo grado del TAR Lazio di rigetto
dell’istanza cautelare di sospensiva della circolare 6.9.2023, prot. n. 25981 e circolare 12.10.2013, prot. n. 30187;
circolare 19.1.2024, prot. n. 1602, con la quale la DGM ha disposto che gli effetti delle citate disposizioni sono sospesi dal 19.1.2024 e torna in vigore la disciplina previgente (circolare 27.11.1998 prot. n. 2522/4332, circolare 6.5.1999 prot. n. 1906/4120 e decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19.12.2024.
Premesso quanto sopra, risultano pertanto sospese le circolari del 2013 e del 2023 e rimangono applicabili invece le circolari 27.11.1998 prot. n. 2522/4332, 6.5.1999 prot. n. 1906/4120 e 8.3.2016 n. 5887/DIV3/B concernenti le strutture portabici e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan (M1), anche utilizzando il gancio di traino, senza occultare i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.
E’ pertanto ammessa la libera installazione di dette strutture a patto che:
• sia assicurata la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa;
• la superficie esterna delle strutture non presenti parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti;
• siano rispettate le disposizioni dell’art. 164 CdS:
Ø sporgenza longitudinale non oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo (comunque entro i limiti di sagoma di cui all’art. 61 CdS – 12 mt.);
Ø sporgenza laterale non oltre 30 cm. dalle luci di posizione anteriori e posteriori, con la precisazione che devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada, per cui sporgenze difficilmente percepibili, collocate orizzontalmente, non sono ammesse;
Ø assenza di strisciamento sul terreno sia del carico che della struttura stessa.
• Sia segnalata la sporgenza longitudinale mediante uno o due pannelli per carichi sporgenti (Fig. V 3 Art. 361 Reg. CdS).
Le strutture portasci e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione/DU.
Mentre le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione/DU.
Si conferma che in questi casi, non essendo occultata la targa di immatricolazione del veicolo, non è comunque consentito l’utilizzo della targa ripetitrice.
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 16 del 21.01.2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture 19.12.2024 concernente le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE 26 (e le strutture portabiciclette assimilate a portabagagli e
portascì), installate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N12, quando tali strutture, con o senza carico, occultano i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.
