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Conversione patente di Paesi non appartenenti all’Unione Europea

Conversione patente di Paesi non appartenenti all’Unione Europea

Conversioni patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo i cui titolari sono residenti in Italia da più di quattro anni.

Il fatto che il titolare di una patente di guida extracomunitaria sia residente in Italia da un periodo superiore a quattro anni, non può più essere considerato come in passato, un motivo ostativo per la conversione della patente stessa, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico Accordo, tra l’Italia e il Paese che ha emesso la patente da convertire.

È questo, ad esempio, il caso degli Accordi al momento vigenti con:

• Albania,
• Argentina,
• Svizzera e
• Ucraina

che contengono l’esplicita disposizione per cui il titolare della patente di guida estera può chiederne la conversione nel rispetto di tale disposizione, quindi, le patenti di guida rilasciate nei citati Stati potranno essere ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di quattro anni all’atto della richiesta; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta senza porre in essere nessun’altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).

Qualora gli Accordi con detti Paesi dovessero essere sottoposti ad aggiornamenti, verranno diramate specifiche disposizioni, come di prassi.
Ciò premesso per quanto attiene ai pochi Paesi (Albania, Argentina, Svizzera ed Ucraina) nei cui Accordi è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia, si chiarisce che tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni.

Conversione patente di Paesi non appartenenti all’Unione Europea
Conversione patente di Paesi non appartenenti all’Unione Europea

 

In questo caso ricorrono due fattispecie:

1 – Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.

Alla data attuale – e fino all’entrata in vigore di nuovi Accordi – i Paesi rientrati in questa fattispecie sono tre:

• Israele,
• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

• Turchia.

Come è noto, gli Accordi con i predetti Paesi sono entrati in vigore recentemente e quindi – per l’aspetto che qui rileva – sono evidentemente allineati con la disposizione del C.d.S sopra richiamata (art. 126).
Pertanto, le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).

2 – Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito all’argomento in esame.
Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nel vigente specifico elenco (che annovera gli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia) ossia:

Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia.

Anche in questi casi le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in tale fattispecie, però, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e – ove non vi siano altri motivi ostativi – potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 CdS.

MOT.REGISTRO UFFICIALE.2023.0031762