Pneumatici invernali e catene da neve
Pneumatici invernali e catene da neve
PNEUMATICI INVERNALI E CATENE DA NEVE
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU1580 del 16.01.2013 ha emanato le istruzioni su come comportarsi in caso di neve.
ORDINANZE E PRESCRIZIONI
Con la Legge 29 luglio 2010, n.120 il Nuovo codice della strada prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questo poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco temporale a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto: infatti, per renderla nota, è stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata in questo articolo, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338, prevista – rispettivamente – dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato.
In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada (art. 175, comma 2, let. h) e comma 17 del C.d.s.).
Pneumatici invernali e catene da neve
LE CATENE DA NEVE
L’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote motrici: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse.
PNEUMATICI INVERNALI
Questi pneumatici sono identificati dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow (ovvero fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.
GLI PNEUMATICI CHIODATI
Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:
Caratteristiche delle gomme chiodate:
– sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
– numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
– limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
– applicazione paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
– montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
– divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
– uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo.
PNEUMATICI INVERNALI: SU DUE O QUATTRO RUOTE ?
La Direttiva in argomento, mentre precisa che i mezzi antisdrucciolevoli (catene) devono essere montati almeno sulle ruote motrici, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Dal 2024 si possono anche usare le calze per i pneumatici a patto che siano conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020.
Non solo catene, diventano legali anche le calze da neve. Si tratta di fatto di coperture in tessuto da applicare alle ruote, con un procedimento ben più veloce e comodo rispetto a quello delle catene. Per poter circolare senza problemi con le calze da neve queste devono essere conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, standard che di fatto le equipara come DSA (Dispositivi Supplementari di Aderenza) alle catene da neve.