catadiottri
Quei dispositivi posti sui veicoli a motore, che di solito si trovano ai lati della carrozzeria e nella parte posteriore dei veicoli, e che sono costituiti da riflettori fogliari con funzione di riflettere i raggi provenienti dalle fonti luminose presenti nel traffico stradale, per rendere il veicolo più visibile durante le ore notturne o quando vi sono condizioni atmosferiche avverse (nebbia, pioggia, nevischio, ecc.).
La legge, infatti, prevede che ogni veicolo in circolazione debba essere dotato di catadiottri di colore rosso sulla parte posteriore, opportunamente posizionati in modo che siano visibili da un’adeguata distanza, nonché di due catadiottri di colore arancione sui lati del veicolo, che devono essere posti sopra gli spigoli della zona frontale del veicolo.
Non tutti sanno che i catadiottri sono stati introdotti in Italia solo a partire dal 1983, proprio per aumentare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti e investimenti durante le ore notturne.
L’utilità dei catadiottri risiede nel fatto che questi dispositivi offrono una maggiore visibilità del veicolo ai conducenti degli altri mezzi, soprattutto in situazioni di scarsa luminosità, quando spesso capita che i conducenti che seguono un veicolo potrebbero non accorgersi della sua presenza intempestivamente, rischiando pericolosi tamponamenti o incidenti.
Per questo motivo, è importante che i cittadini siano consapevoli dell’importanza di tenere sempre in buone condizioni i catadiottri dei propri veicoli, poiché questi rappresentano un importante fattore di sicurezza per tutti gli utenti della strada.
Possono essere:
– bianchi se anteriori e vengono applicati solamente sui rimorchi, semirimorchi e carrelli appendice;
– rossi posteriori sono obbligatori per tutti i veicoli possono avere qualsiasi forma tranne quella triangolare;
– di forma triangolare e rossi con il vertice in alto solamente nella parte posteriore di rimorchi, semirimorchi e carrelli appendice;
– gialli se laterali per segnalare i rimorchi, i semirimorchi, carrelli appendice ed i veicoli di lunghezza superiore a 6 metri.
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