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Patente Internazionale di guida

Patente Internazionale di guida

 

 

Patente Internazionale di guida
Patente Internazionale di guida

 

La Patente Internazionale, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni.

 

Qualora all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente.

Tuttavia la patente italiana è di per sé sufficiente – senza alcun permesso internazionale – per guidare all’estero nei seguenti Paesi:

Tutti gli stati Europei

Algeria

Turchia.

E’ opportuno richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale” (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).

 

Patente Internazionale di guida

 

L’utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, deve specificare sulla domanda il tipo di modello (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra) che intende richiedere.

Si informa inoltre che Stati Uniti (Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani), Thailandia e Giappone (circ. prot. n. 23670), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949.

La validità del permesso internazionale di guida in questo caso ha validità di un anno e comunque la patente deve essere valida oppure dovrà essere rinnovata.

 

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

 

Il diretto interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

Oppure una persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del

documento di identità del delegante in corso di validità.

La delega deve essere presentata sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del ritiro del documento richiesto.

NB: la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante.

 

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Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, o da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei.

Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce “Viabilità”.

 

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